TITOLO V
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
Art. 19 (Consiglio di amministrazione)
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri
variabile da tre a undici, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina divolta in volta il numero.
La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori,
oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono
alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio
della loro carica.
Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed i vice presidenti.
Art. 20 (Compiti del Consiglio di amministrazione)
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società,
esclusi solo quelli riservati all’Assemblea dalla legge.
Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni – ad eccezione delle materie previste
dall’art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni
che incidono sui rapporti mutualistici con i soci – ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato
esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità
di esercizio della delega.
Ogni tre mesi gli organi delegati devono riferire al Consiglio di amministrazione e al Collegio
sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle
operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e
dalle sue controllate.
Art. 21 (Convocazioni e deliberazioni)
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia
su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5
giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e
sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza
degli amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
Art. 22 (Integrazione del consiglio)
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli
nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.
In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l’Assemblea deve essere convocata
d’urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria
amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto
a convocare l’Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.
Art. 23 (Compensi agli amministratori)
Gli amministratori non hanno diritto a compenso, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea.