Estratto dallo Statuto
TITOLO IV
ASSEMBLEA
Art. 14 (Convocazione)
L’assemblea viene convocata con lettera raccomandata, anche a mano, inviata ai soci almeno
quindici giorni prima dell’adunanza.
In alternativa, la convocazione può essere effettuata mediante telefax o posta elettronica trasmessi
ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci,
a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l’indirizzo di posta elettronica. Tale
indicazione è necessaria per i soci con domicilio fuori dal territorio della Repubblica Italiana.
L’avviso di convocazione deve inoltre essere esposto nella sede sociale almeno otto giorni prima
della riunione.
L' assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché
in Italia.
L' assemblea ordinaria per l' approvazione del bilancio dev’essere convocata entro 120 giorni
dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall' art. 2364, comma 2, c.c., entro
180 giorni dalla chiusura dell' esercizio sociale.
Pur in mancanza di formale convocazione, l’assemblea è validamente costituita in presenza dei
requisiti richiesti dalla legge.
Art. 15 (Competenze dell’assemblea)
L’assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, delibera sulle materie attribuite alla propria
competenza dalla legge.
L’assemblea ordinaria può inoltre essere chiamata dagli amministratori, ai sensi dell’art. 2364,
comma 1, n. 5), c.c., per l’autorizzazione di determinati atti di gestione individuati dagli amministratori,
ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti.
Art. 16 (Intervento e voto)
Ai sensi dell’art. 2538 c.c., hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi
nel libro dei soci.
Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.
Essi sono legittimati all’intervento in forza dell’iscrizione nel libro dei soci.
L’intervento può avvenire per rappresentanza, mediante delega conferita ad altro socio, nei limiti
di cui all’art. 2372 c.c., fermo restando che ciascun socio non può rappresentare più di un
socio.
L’assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi,
contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e
i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a)
sia consentito al presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di
accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza,
constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di
percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito
agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti
all’ordine del giorno; (d) vengano indicati nell' avviso di convocazione (salvo che si tratti di a ssemblea
totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti
potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente
e il soggetto verbalizzante.
Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute, salvi i limiti di legge.
Art. 17 (Presidente e verbalizzazione)
L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua
mancanza o rinunzia, dal vice-presidente, ovvero ancora da una persona eletta con il voto della
maggioranza dei presenti.
Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.
Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall' a ssemblea
stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Nei casi di legge e quando l' organo amministrativo o il presidente dell' assemblea lo ritengano
opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l' assistenza del segretario non è necessaria.
Art. 18 (Maggioranze e votazioni)
In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita
quando siano intervenuti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita
qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti in assemblea al
momento della votazione.
L’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti dei soci
presenti in assemblea al momento della votazione.
Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito dal presidente, escluso in ogni caso
il voto segreto.